Richiesta di una perizia

Quando va richiesta una perizia della CFNP?

Secondo la Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio LPN gli inventari federali di cui all’articolo 5 (IFP, ISOS, IVS) sono direttamente vincolanti sotto il profilo giuridico per i servizi federali e cantonali che decidono in merito ad un compito della Confederazione, ossia le opere e gli impianti che la Confederazione elabora, autorizza, realizza o (co)finanzia ma anche i compiti delegati ai Cantoni quali la concessione di deroghe per edifici ed impianti fuori dalle zone edificabili, i permessi di dissodamento o le concessioni per lo sfruttamento idroelettrico.

Se nell'adempimento di un compito della Confederazione un oggetto iscritto in un inventario federale può subire un danno rilevante, conformemente all’articolo 7 LPN va richiesta una perizia alla CFNP. La valutazione se richiedere una perizia della CFNP spetta, per le procedure federali, alla divisione Biodiversità e paesaggio dell’Ufficio federale dell’ambiente UFAM e, per i compiti della Confederazione delegati ai Cantoni, alle autorità cantonali competenti per i relativi settori di protezione (natura e paesaggio, aspetto degli abitati, vie di comunicazione storiche). Occorre richiedere una perizia se il servizio specializzato non è in grado di escludere con certezza un danno rilevante all’oggetto iscritto nell’inventario

È opportuno coinvolgere il più presto possibile la Commissione. Per accelerare le procedure formali e creare una maggiore certezza giuridica, la CFNP è disposta a rilasciare anche esami preliminari provvisori.

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Ultima modifica: 11.05.2020